L’applicabilità della disciplina legale della postergazione ai finanziamenti ascendenti infragruppo (upstreaming financing)

Gianluca Perone

Resumo


Mentre, infatti, l’ipotesi di operazione finanziarie in senso discendente, dalla società capogruppo alle controllate (finanziamenti c.d. downstream), è comunemente riguardata quale momento naturale – e tipica manifestazione – dell’esercizio del potere di direzione e coordinamento finanziario del gruppo e nello stesso si ritiene possa trovare adeguata giustificazione giuridica ed economica, la legittimità di forme di finanziamento di senso inverso (finanziamenti c.d. upstream), costituisce, invece, non da oggi oggetto di dibattito, anche in esperienze giuridiche diverse dalla nostra, rivelandosi, almeno apparentemente, più difficile la loro riconduzione alla medesima logica economico-giuridica. Forme di finanziamento - queste ultime - per le quali, allora, si pone la necessità di individuare le condizioni in presenza delle quali esse possano dirsi consentite e, più in generale, le stesse si rivelino compatibili con le regole in tema di (formazione e conservazione del) capitale sociale ed i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale ai quali deve comunque orientarsi la conduzione dell’attività sociale, anche in presenza della sovra organizzazione del gruppo

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ISSN 1808-4435